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P. 02/01/2007AGENZIA DEL TERRITORIO Provvedimento 02/01/2007 Definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto. IL DIRETTORE DELL'AGENZIA - Visto il regio decreto-legge 13/04/1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939 n. 1249, concernente l'«Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1949 n. 1142, recante il «Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano», ed in particolare l'art. 8 che, al secondo comma, concerne l'accertamento di immobili a destinazione particolare; -Visto il decreto del Ministro delle finanze 19/04/1994 n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari »; -Visto il decreto legislativo 07/03/2005 n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; -Vista la determinazione 30/06/2005 emanata dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2005, recante «Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30/12/2004 n. 311»; -Visto l'art. 34-quinquies, comma 2, del decreto-legge 10/01/2006 n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 09/03/2006 n. 80, che prevede nuovi termini per la dichiarazione in catasto delle nuove costruzioni e delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite; -Visto l'art. 2, commi 40, 41 e 42, del decreto-legge 03/10/2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006 n. 286, che ha dettato nuove regole in materia di classamento degli immobili a destinazione particolare e ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, per stabilire le modalità tecniche e operative e definire i relativi oneri; -Visto il decreto 06/12/2006 emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2006, recante «Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'art. 34-quinquies del decreto-legge 10/01/2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/03/2006 n. 80»; Dispone: Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 2. Per «usi diversi» si intende ogni altra utilizzazione, ancorchè diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico. 3. Per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorchè l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorchè utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorchè la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno. 4. L'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio. Art. 2 - Criteri generali di classamento 1. I criteri generali per il classamento delle unità immobiliari in applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 2 del decreto-legge 03/10/2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006 n. 286, sono riportati nell'allegato A al presente provvedimento. Art. 3 - Adempimenti di parte 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 03/10/2006 n. 262, cioè entro il 03/07/2007, i soggetti titolari di diritti reali devono dichiarare come autonome unità immobiliari gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano anche alle dichiarazioni in catasto di unità immobiliari di nuova costruzione o variate, da presentarsi, ai sensi dell'art. 34-quinquies, comma 2, del decreto-legge 10/01/2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/03/2006 n. 80, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione, ovvero di completamento delle variazioni relative ad unità immobiliari già censite. Art. 4 - Aggiornamento d'ufficio 1. Decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 03/10/2006 n. 262, in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, in attuazione dell'art. 2, commi 40 e 41, del medesimo decreto-legge, previa verifica delle eventuali azioni intraprese dai comuni ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30/12/2004 n. 311, provvedono con oneri a carico dei soggetti obbligati agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19/04/1994 n. 701. L'avvio delle procedure di cui al periodo precedente è comunicato al comune territorialmente competente, fermo restando l'inoltro dell'atto di aggiornamento predisposto e delle relative risultanze catastali con le modalità di cui al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 06/12/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12/12/2006. Gli esiti degli aggiornamenti catastali d'ufficio, nonchè gli importi degli oneri, delle sanzioni e degli interessi dovuti, sono notificati ai soggetti inadempienti a cura degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. 2. L'Agenzia del territorio, entro tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 44, del decreto-legge 03/10/2006 n. 262, rende disponibili ai comuni l'elenco degli immobili censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ubicati nel territorio di rispettiva competenza, per la verifica della coerenza dell'attuale classamento rispetto alle effettive destinazioni d'uso delle porzioni di tali unità immobiliari. Le dichiarazioni catastali, presentate dai soggetti obbligati, inerenti gli immobili censiti nelle sopra richiamate categorie sono rese disponibili ai comuni, ai fini degli adempimenti di competenza, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 34quinquies, comma 1, del decreto-legge 10/01/2006 n. 4. 3. Nei casi di inadempienza di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 del regio decreto-legge 13/04/1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/1939 n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decretolegge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311. Art. 5 - Oneri per aggiornamento d'ufficio 1. Per gli aggiornamenti d'ufficio eseguiti ai sensi dell'art. 4 si applicano gli oneri previsti dalla determinazione 30/06/2005 emanata dal direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2005. Art. 6 - Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 gennaio 2007 Il direttore dell'Agenzia: Picardi Allegato A 1. Premessa. L'ampiezza e la significatività dei mutamenti intervenuti nel tempo e le disposizioni richiamate all'art. 2, comma 40, del decreto-legge 03/10/2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006 n. 286, rendono necessario un nuovo inquadramento della materia coerentemente con le mutate regole che incidono, in primo luogo, sull'attribuzione della categoria ed in modo non marginale sulla definizione di unità immobiliare. Nel presente allegato, in coerenza con la normativa vigente e l'attuale quadro generale delle categorie, sono oggetto di approfondimento e di indirizzo le tematiche tecnico-giuridiche e quelle operative, concernenti le modalità di attribuzione della categoria e l'individuazione di quelle porzioni di unità immobiliare, aventi autonomia funzionale e reddituale, che finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad esclusione delle E/7 ed E/8) . Tale diverso indirizzo comporta l'attribuzione, ai nuovi oggetti immobiliari individuati, di specifiche e pertinenti categorie catastali a destinazione diversa da quella particolare. 2. Il concetto di unità immobiliare urbana (u.i.u.) e sua individuazione nell'ambito di un complesso censito in categoria particolare E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 o E/9. a) Il nuovo contesto di riferimento. L'art. 1 del provvedimento direttoriale del 2 gennaio 2007, in coerenza con la norma primaria, impartisce nuovi criteri in merito al riconoscimento a) di porzioni di immobili aventi uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi da quelli strettamente strumentali all'esercizio della destinazione funzionale dell'immobile principale b) della loro autonomia reddituale c) della loro autonomia funzionale d) dell'idonea categoria di appartenenza. In particolare, sul punto «a» amplia ed affina quanto già riportato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1142/1949, nel rispetto dei principi della legge istitutiva. Sul punto «b», stabilisce la necessità di individuare la produzione di reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti del compendio. Sul punto «c», precisa il concetto di autonomia funzionale estendendolo anche a quelle entità urbane per le quali sono riscontrabili limitazioni fisiche o temporali negli accessi alle porzioni produttive capaci di autonomia redditua le. Infine, quanto al punto «d», l'art. 1 richiama la disposizione normativa dettata dall'art. 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, che prevede la variazione della categoria catastale per tutte quelle unità immobiliari in cui si svolgono esclusivamente attività commerciali (come nel caso di edicole o di distributori di carburante) che, finora, la prassi catastale censiva nelle categorie del gruppo E. b) I limiti del criterio connesso alla localizzazione. Per quanto concerne gli immobili afferenti alle categorie a destinazione particolare risulta frequente il caso in cui l'unità immobiliare - così come finora intesa -coincida con un insieme di fabbricati vincolati funzionalmente tra di loro e facenti parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale. E' stato cioè implicitamente definito quale criterio di qualificazione il carattere «localizzativo» come linea guida per la perimetrazione della unità immobiliare. Un esempio chiarificatore è rappresentato dall'insieme degli immobili ferroviari costituenti ciascuna stazione. In particolare, la stessa definizione fa rientrare nella nozione di stazione una serie di altri beni1), purchè interni al «recinto» della stazione medesima e situati nel tratto limitato dagli scambi estremi della stazione2). In base alle nuove disposizioni, sono da considerare censibili nelle categorie del gruppo E (E/1 nel caso specifico) le unità immobiliari «stazione» costituite esclusivamente da quegli immobili o loro porzioni strettamente strumentali all'attività di trasporto, vale a dire solo quelle porzioni utilizzate a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria specifica attività. L'insieme degli immobili afferenti alla stazione, nel senso sopra precisato, non può pertanto essere riferito ad un luogo fisico continuo, ma ad un contesto astratto definito da relazioni strettamente funzionali. Il criterio localizzativo, non costituisce il parametro di riferimento essenziale, allorchè nell'ambito del «recinto stazione» siano individuabili costruzioni o loro porzioni destinate ad attività non strettamente correlabili al trasporto. Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti, ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale. Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, analogamente, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari |
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